Bilancio preventivo e consuntivo

art. 29 c. 1 D.Lgs n. 33/2013

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.  (comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)

Allegati