1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
A-DETERMINE DIRIGENZIALI
A1-DETERMINE DIRIGENZIALI IN PUBBLICAZIONE:
A2-DETERMINE DIRIGENZIALI PUBBLICATE:
B. ORDINANZE DIRIGENZIALI
B1- ORDINANZE DIRIGENZIALI IN PUBBLICAZIONE
B2-ORDINANZE DIRIGENZIALI PUBBLICATE
C. PERMESSI DI COSTRUIRE
C1 PERMESSI DI COSTRUIRE IN PUBBLICAZIONE
C2-PERMESSI DI COSTRUIRE PUBBLICATI